OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

La Legge n. 413 del 12 ottobre 1993, relativa alle "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale", recita che "I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale" (Art. 2, comma 1) e che "Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso" (Art. 3, comma 2). Oltre alle attività specifiche degli insegnamenti, sono comprese nelle suddette attività esercitazioni ed elaborazione della tesi di laurea e/o dottorato. Tutti i soggetti operanti presso il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università degli Studi di Verona, in diritto di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale così come indicato dalla Legge n. 413/1993, interessati ad avvalersi della suddetta norma, possono farlo in qualsiasi momento utilizzando il modulo allegato. Il suddetto modulo deve essere compilato in duplice copia e presentato presso la Segreteria del Dipartimento che provvederà, nel caso di dichiarazione da parte di studenti, ad informare il docente referente per le attività di interesse. Delle due copie, una sarà trattenuta dalla Segreteria, mentre l'altra - timbrata e/o controfirmata - verrà restituita all'obiettore.

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Programme Director
Giovanni Vallini

Department
Biotechnology

Organisation

Department facilities

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